Sono
giunte al Consiglio Nazionale alcune segnalazioni di corsi online per
Consulente tecnico d’ufficio (CTU), in cui i soggetti formatori, nel
presentare e pubblicizzare il corso in questione, spingono a credere che
la frequenza del corso sia obbligatoria per coloro che vogliono
continuare a svolgere l’attività di CTU dopo l’approvazione del DM 4
agosto 2023 n.109 (“Regolamento concernente l’individuazione di
ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei
settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei
requisiti per l’iscrizione all’albo, nonche’ la formazione, la tenuta e
l’aggiornamento dell’elenco nazionale, ai sensi dell’articolo 13, quarto
comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all’articolo
24-bis, rispettivamente dall’articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli
15 e 16 delle stesse disposizioni per l’attuazione, come novellati,
dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1
e 2.”).
Questo
non è esatto e si invitano gli Ordini in indirizzo a segnalare
eventuali corsi con locandine contenenti informazioni non veritiere o
ingannevoli per i professionisti del settore.
In
realtà i requisiti per svolgere la funzione sono quelli elencati
nell’art.4 del Regolamento citato (“Requisiti per l’iscrizione all’albo
dei consulenti tecnici”).
Si
evidenzia, inoltre, che – ai sensi dell’art.10 del DM n.109/2023,
dedicato alla disciplina transitoria – coloro che attualmente sono
iscritti all’albo dei CTU mantengono l’iscrizione, senza dover seguire
appositi corsi di formazione.
Tanto si doveva segnalare, per opportuna informazione.
La Segreteria CNI