L’art. 5.1 del Regolamento Previdenza 2012 è pertanto integrato come di
seguito riportato:
“5.1 ter – A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai fini del computo del
contributo integrativo dovuto, dal Volume di Affari IVA professionale annuo
dovranno essere sottratte le operazioni effettuate nel medesimo anno con IVA
esigibile negli anni successivi (ai sensi dell’art. 6 comma 5 del DPR 633/1972
e dell’art. 32-bis del D.L. 83/2012) e sommate quelle effettuate in anni
precedenti ma con IVA esigibile nell’anno stesso.
Nella comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 2 del presente
Regolamento, da rendersi per l’anno 2016, il dichiarante dovrà autocertificare
le operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre
2015 per le quali l’IVA non è ancora divenuta esigibile ai sensi delle norme di
cui al paragrafo precedente, e l’ammontare del contributo integrativo già
versato sulle stesse, alle aliquote previste alla data di fatturazione in
applicazione della normativa vigente ratione temporis.
Per evitare duplicazioni contributive, a partire dalla comunicazione
obbligatoria di cui al capoverso precedente, il dichiarante deduce,
annualmente, dall’imponibile ai fini del contributo integrativo, i
corrispettivi derivati da operazioni con imposta ad esigibilità differita
emesse nel quadriennio di cui al paragrafo precedente, per le quali l’imposta
sia divenuta esigibile nell’anno oggetto della comunicazione stessa.
E’ comunque dovuto il contributo minimo di cui al comma 3 del presente
articolo.”
La
prossima dichiarazione da effettuarsi entro il 31 ottobre 2017 comprenderà tale
facoltà.
Il delegato INARCASSA